Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14502 - pubb. 23/03/2016

Alla convenzione urbanistica è applicabile l'articolo 72 l.f. ed il curatore ha facoltà di scegliere se subentrare o sciogliersi dal rapporto

Tribunale Padova, 16 Febbraio 2016. Est. Manuela Elburgo.


Fallimento - Contratti pendenti - Convenzione urbanistica - Applicazione dell'articolo 72 l.f. - Facoltà del curatore di optare per lo scioglimento od il subentro - Sussistenza



Le convenzioni urbanistiche possono essere considerate, da un lato, alla stregua di accordi da cui scaturiscono obblighi in capo ad entrambi le parti (Pubblica Amministrazione e privato), dall'altro, quali accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990. In ragione di ciò, ricordata la previsione dell'applicazione dei principi di diritto civile in materia di obbligazioni e contratti, si deve ritenere applicabile l'articolo 72 legge fall. alla convenzione urbanistica pendente al momento della dichiarazione di fallimento e la possibilità, pertanto, del curatore di optare per lo scioglimento o il subentro nel rapporto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Mantovani


Il testo integrale


 


Testo Integrale