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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14070 - pubb. 27/01/2016.

Il debitore ceduto può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore


Tribunale di Rimini, 17 Dicembre 2015. Est. Rossino.

Compromesso e arbitrato – Clausola compromissoria contenuta in contratto di appalto – Cessione del credito – Procedimento monitorio promosso dal cessionario – Eccezione di compromesso sollevata dal debitore ceduto – Fondatezza


Il cessionario di un credito nascente da un contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto. Quest’ultimo, per contro, può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore, ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo (così Cass. sez. un. 1998/12616).

(Fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario del credito contro il debitore ceduto, in relazione a contratto di appalto, contenente clausola compromissoria, sottoscritto tra cedente e debitore ceduto. Il Tribunale di Rimini ha accolto l’eccezione di clausola compromissoria sollevata dal debitore ingiunto). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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