Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14053 - pubb. 26/01/2016

Sindacato del tribunale in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis legge fall.

Appello Torino, 03 Agosto 2015. Est. Grosso.


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Finalità - Verifica della attuabilità dell'accordo - Idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Sindacato del tribunale - Applicazione dei principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1521/2013 - Distinzione fra fattibilità giuridica e fattibilità economica - Giudizio riservato ai creditori - Ruolo del tribunale



Sulla base del combinato disposto del secondo del quarto comma dell'articolo 182-bis legge fall., si desume che la finalità ultima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti attiene alla verifica dell'attuabilità dell'accordo stesso e della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché l'articolo 182-bis legge fall. non indica quale sia il perimetro di valutazione del tribunale chiamato ad omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti, si dovrà far ricorso ai principi elaborati in tema di concordato preventivo dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza del 23 gennaio 2013, n. 1521 e, quindi, alla distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica, quest'ultima legata ad un giudizio prognostico di per sé opinabile e, quindi, tale da comportare un margine di rischio di cui debbono farsi esclusivo carico dei creditori. Al tribunale è, invece, demandata: la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, la valutazione delle eventuali impossibilità sul piano giuridico di dare esecuzione alla proposta di concordato, la rilevazione del dato, se emergente prima facie, da cui poter desumere l'inidoneità assoluta e manifesta della proposta a soddisfare in qualche misura i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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