Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13767 - pubb. 02/12/2015

Negoziazione assistita e crediti professionali di avvocato

Tribunale Verona, 02 Ottobre 2015. Est. Vaccari.


Domanda di condanna al pagamento di un somma, inferiore ad euro 50.000,00, a titolo di compenso per l’attività di assistenza difensiva prestata in favore di un cliente non consumatore – Necessità di esperire la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità di tale domanda - Sussiste

Giudizio ordinario promosso in proprio da un avvocato, al fine di ottenere la condanna dell’ex cliente al pagamento di una somma inferiore a cinquantamila euro – Riconducibilità di tale giudizio alla categoria di quelli in cui le parti possono stare in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.l. 132/2014 – Esclusione

Giudizio contumaciale diretto ad ottenere la condanna al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00 – Necessità di esperire la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Sussiste



Il cliente che ottenga dall’avvocato assistenza difensiva in un giudizio in cui era stato coinvolto in ragione della sua attività imprenditoriale non può considerarsi consumatore ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo del d.l. 132/2014, che esonera dall’obbligo dell’esperimento della negoziazione assistita, le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Da ciò consegue che la domanda dell’avvocato di condanna del predetto soggetto al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00 deve essere preceduta da negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (nel caso di specie l’assistenza difensiva era stata prestata in favore di un soggetto imputato in un processo penale nella sua qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La previsione dell’art. 3, comma 7, del d.l. 132/2014 nella parte in cui prevede che la negoziazione assistita non vada esperita nelle cause nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente deve ritenersi limitata alle cause di cui all’art. 82 comma 1, c.p.c o a quelle di cui all’art.14 d. lgs.150/2011, dovendosi quindi ritenere che, qualora una delle parti scelga il rito sommario speciale previsto da quest’ultima disposizione, non occorra esperire preventivamente la procedura di negoziazione assistita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 3, comma 1 d.l.132/2014 trova applicazione anche nel caso in cui il convenuto sia contumace, atteso che anche tale parte può considerare la convenienza di una conciliazione stragiudiziale a fronte della prospettiva di rimanere esposto all’alea e alle conseguenze del giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale