Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13737 - pubb. 26/11/2015

Domanda cautelare per cancellazione di errata segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Tribunale Verona, 12 Novembre 2015. Est. Eugenia Tommasi di Vignano.


Centrale rischi – Sistematica pluriennale tolleranza della banca agli sconfinamenti – Non incidenza sulla affidabilità creditizia del cliente – Repentina richiesta di rientro – Fumus della insussistenza del requisito dello stato di insolvenza o stato equiparabile – Sussiste – Cancellazione errata segnalazione



Grava sulla banca segnalante la verifica preventiva del sopravvenuto stato di insolvenza o equipollente, vale a dire l’intervenuto mutamento in peius delle condizioni economico – finanziarie del cliente.

La tolleranza di reiterati e pluriennali sconfinamenti evidenzia scelte di gestione della banca che presuppongono, piuttosto, la valutazione di sufficiente affidabilità creditizia del cliente e fondano il legittimo affidamento di questo ultimo sulla prosecuzione del rapporto.

Ne consegue che la richiesta al cliente di rientro immediato, in assenza di concreti indici di sopravvenuto peggioramento della situazione economico – finanziaria, costituisce violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto e la contestuale segnalazione a sofferenza della posizione del cliente appare priva dei requisiti indispensabili e, pertanto, ne deve essere ordinata, in via cautelare, l’immediata cancellazione. (Osvaldo Pettene) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Osvaldo Pettene


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