Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13423 - pubb. 01/10/2015

È revocabile quale atto a titolo gratuito il pagamento eseguito dalla società fallita per prestazione d'opera professionale prestata dal creditore beneficiario in favore di altra società partecipata

Tribunale Rimini, 24 Luglio 2015. Est. Bernardi.


Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito - Pagamento da parte del fallito di prestazione professionale resa in favore di società partecipata dalla stessa compagine sociale - Mancanza di causale - Inefficacia dell'atto ex art.64 l. fall. - Onere della prova del carattere oneroso del pagamento - Creditore accipiens - Sussistenza



È revocabile ai sensi dell’art. 64 l. fall. quale atto a titolo gratuito il pagamento eseguito nel biennio precedente dalla società poi fallita, in riferimento a prestazione d’opera professionale prestata dal creditore beneficiario in favore di altra società partecipata dalla medesima compagine sociale; invero, il carattere oneroso del pagamento - rientrante in tal caso nella previsione dell’art. 67 l. fall. - può essere affermato solo quando il terzo (fallito) risulti obbligato direttamente al pagamento (per esempio, in qualità di fideiussore o più in generale di coobbligato).

Per sottrarsi agli effetti della pronuncia ex art. 64 l. fall., l’accipiens ha l’onere di dimostrare la natura onerosa della causa del pagamento a favore di altri, in base alle circostanze concrete (v. Cass. 2011/22518); non può intendersi superata la presunzione della natura gratuita del pagamento dalla mera esistenza di rapporti tra le due società e dal fatto che la compagine societaria di entrambe per la maggior parte comune. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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