Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13378 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 17 Luglio 2015. .


Concordato preventivo – Vendita di bene compiuta dopo l’ammissione alla procedura senza autorizzazione ex art. 167 l. fall. – Prezzo congruo posto a disposizione degli organi della procedura – Qualificazione come atto in frode ex art. 173 l. fall. – Esclusione – Revoca dell’ammissione al concordato – Non sussiste



La vendita di un bene senza preventiva autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 167 l. fall., a prezzo congruo ed acquisibile dagli organi della procedura, non integra gli estremi dell’atto in frode ex art. 173 l. fall. e non comporta quindi la revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo (cfr. Corte di Appello di Torino 15 luglio 2009, Fall., 2010, 248).

(Fattispecie in cui il Commissario Giudiziale, dopo l’ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, riscontrava l’avvenuta vendita di un autocarro senza preventiva autorizzazione ex art. 167 l. fall., a prezzo superiore alla stima indicata nella proposta e nel piano, con il ricavato mantenuto a disposizione della procedura). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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