Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12308 - pubb. 25/03/2015

Cancellazione del protesto di assegno emesso dal legale rappresentante senza indicazione della società rappresentata

Tribunale Monza, 10 Marzo 2015. Est. Carmen Arcellaschi.


Provvedimenti cautelari ante causam ex art. 700 c.p.c. – Assegno bancario – Assegno emesso dal legale rappresentante senza indicazione della società per cui agisce – Protesto nei confronti del legale rappresentante – Istanza di cancellazione dal registro protesti – Inammissibilità del ricorso

Provvedimenti cautelari ante causam ex art. 700 c.p.c. – Assegno bancario – Assegno emesso dal legale rappresentante senza indicazione della società per cui agisce – Protesto nei confronti del legale rappresentante – Legittimità del protesto – Inammissibilità della domanda di cancellazione dal registro protesti



La funzione del protesto va individuata non solo nell'esigenza, primaria e fondamentale, di impedire, attraverso la tempestiva levata, la decadenza dall'azione di regresso eventualmente esperibile, c.d. funzione conservativa, ma anche nell'esigenza di tutela della pubblica fede, coincidente con la fiducia dei consociati nell’idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua funzione tipica di pagamento. Ne consegue che ogni sottoscrizione apposta sull'assegno deve contenere il nome e cognome o i dati della società di colui che si obbliga. Pertanto gli interessi, anche pubblicistici, sottesi alla levata del protesto impongono alle banche giratarie per l'assegno bancario di protestare il titolo.
La disciplina del protesto è infatti finalizzata a tutelare l'affidamento dei terzi nella circolazione dei titoli di credito, la cui disciplina è informata ai principi della letterarietà e dell'astrattezza. In conformità con tali principi, il sottoscrittore di un assegno rispondi comunque in proprio dell'adempimento dell'obbligazione cartonare (artt. 14 e 16 Regio Decreto 1736/1933).
Pertanto, nel caso di divergenza tra il sottoscrittore dell’assegno e il titolare del rapporto di conto corrente, in riferimento al quale è stata concessa l'autorizzazione ad emettere assegni, il soggetto nei cui confronti deve iscriversi protesto, a tutela dell'affidamento dei terzi, è il primo, sua essendo la condotta che ha determinato la situazione che giustifica ed, anzi, impone, che il protesto si elevato.
Deve quindi essere rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal legale rappresentante della società contro la Banca nel quale il primo chiede la cancellazione del proprio nominativo dal registro dei protesti, insistendo sulla erroneità della iscrizione in quanto i titoli erano dal medesimo stati emessi in nome e per conto della società rappresentata. (Stefania Sironi) (riproduzione riservata)

È legittimo il protesto emesso nei confronti di colui che ha firmato l’assegno, anche se in veste di legale rappresentante, laddove non vi sia spendita del nome del soggetto rappresentato.
A nulla rileva a tale proposito che la Banca fosse a conoscenza del fatto che l’assegno era stato tratto sul conto corrente della società di cui il firmatario è legale rappresentante, posto che il protesto ha la funzione di tutelare l’affidamento degli eventuali terzi. (Stefania Sironi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Stefania Sironi, Studio Monti


Il testo integrale


 


Testo Integrale