Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12252 - pubb. 16/03/2015

Rivendica di cose mobili ed efficacia probatoria delle scritture contabili

Tribunale Padova, 12 Febbraio 2015. Est. Maria Antonia Maiolino.


Fallimento - Domanda di rivendicazione di beni mobili - Efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori ex articolo 2710 c.c. - Contestazione - Indicazione delle ragioni dell'idoneità della prova - Necessità



In tema di efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili ex articolo 2710 c.c., va ribadito il principio secondo il quale le stesse, essendo soggette, come ogni altra prova, alla valutazione del giudice (art. 116, comma 1, c.p.c.), nella decisione devono essere indicate le ragioni per le quali il giudice considera le risultanze di tali scritture, nonostante la contestazione dell'altra parte, idonee, nel caso concreto, a fornire la prova dei fatti allegati dalla parte che le ha esibite.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso concreto sottoposto al giudizio, l'esibizione del registro dei beni di terzi non garantisse alla domanda di rivendica il corredo probatorio necessario a supportarne la fondatezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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