Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11914 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 23 Luglio 2014. .


Azione revocatoria ordinaria e fallimentare - Affitto d’azienda in favore del “subacquirente” - Sequestro conservativo ex art. 2905 secondo comma c.c. avente ad oggetto i canoni di affitto - Inammissibilità 



Non è possibile disporre il sequestro conservativo ex art. 2905 secondo comma c.c. sui canoni d’affitto di azienda versati dal “subacquirente” in relazione a contratto stipulato dall’avente causa dal fallito, poiché essi non rappresentano ciò che è uscito dal patrimonio di quest’ultimo, nè spettano al curatore fallimentare; soprattutto i canoni non sono un bene giuridico in senso stretto, rappresentando piuttosto la misura di un diritto di credito accessorio a quello relativo al valore della cosa oggetto della revocatoria. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)