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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11723 - pubb. 03/12/2014.

Pignorabilità di beni costituiti in fondo patrimoniale in riferimento a debiti bancari verso 'società di famiglia' garantiti personalmente dai soci coniugi


Tribunale di Rimini, 09 Febbraio 2012. Est. Maria Antonietta Ricci.

Coniugi (Rapporti patrimoniali tra) - Fondo patrimoniale - Credito bancario derivante da finanziamenti effettuati in favore di “società di famiglia” e garantiti personalmente dai soci coniugi - Inerenza ai bisogni della famiglia - Sussistenza - Espropriazione - Ammissibilità


In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, in base al disposto dell'art. 170 c.c., deve ritenersi ammissibile il pignoramento di beni costituiti in fondo patrimoniale in riferimento a debiti bancari contratti da società a responsabilità limitata qualificabile come “società di famiglia” e garantiti personalmente dai coniugi in qualità di soci della medesima, ogni qual volta si dimostri che il nucleo famigliare traeva il proprio sostentamento, direttamente o indirettamente, dalle utilità derivanti dalla predetta società. (Fattispecie nella quale da accertamenti contabili emergeva la piena inerenza ai bisogni della famiglia dei debiti contratti dalla società e garantiti personalmente dai coniugi soci, ciò in quanto gli affidamenti ed il mutuo concessi dalla banca a favore di detta società erano essenziali per l’attività svolta dalla stessa che a sua volta incideva notevolmente sul livello di reddito della famiglia). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


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