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Tribunale di Rimini, 17 Ottobre 2014. .
Finanziamenti in funzione o in esecuzione del concordato preventivo – Somme necessarie per il deposito giudiziale ex art. 163 l. fall. – Autorizzazione a contrarre il finanziamento presso istituto bancario – Ammissibilità – Prededuzione
In sede di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, il tribunale può autorizzare il ricorrente a contrarre un finanziamento bancario necessario per la costituzione del deposito giudiziale ex art. 163 l. fall., riconoscendo la prededuzione al corrispondente credito ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 quater, comma 2, l. fall.. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)