Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11491 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 23 Ottobre 2014. .


Prededuzione - Crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali - Precetto di carattere generale - Ratio - Eccezione al principio della par condicio creditorum - Crediti sorti anteriormente all’inizio della procedura di concordato preventivo - Criterio della funzionalità o strumentalità



L’art. 111 l.fall., nell'indicare come prededucibili i crediti "così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali. Ne deriva che anche ai crediti sorti anteriormente all'inizio della procedura di concordato preventivo - quindi non occasionati dallo svolgimento della procedura stessa - può riconoscersi la prededucibilità ove sia applicabile il secondo criterio, quello cioè della funzionalità, o strumentalità, di tali crediti (cioè delle attività dalle quali essi originano) rispetto alla procedura concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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