Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11456 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Padova, 14 Ottobre 2014. .


Concordato preventivo – Transazione fiscale – Accettazione da parte delle Agenzie fiscali – Condizione dell'ammissibilità della proposta di concordato che preveda la faldicia del credito erariale – Esclusione – Necessità per le Agenzie fiscali di dare l'assenso entro l'adunanza dei creditori e non oltre la stessa – Affermazione



Con riferimento alla falcidia del debito erariale che troverebbe capienza nella liquidazione del patrimonio sociale, l'esito della transazione fiscale non può condizionare l'ammissibilità del piano e della proposta concordatari, atteso che il creditore Stato può dare il suo assenso alla transazione fino all'adunanza dei creditori. Tuttavia, proprio perché l'assenso o il diniego del creditore Stato condiziona il trattamento dei chirografi, la decisione al riguardo dev'essere manifestata entro l'adunanza dei creditori e non oltre tale data, dovendo gli altri creditori, nel momento in cui esprimono il loro voto (se del caso anche nei 20 giorni successivi all'adunanza), essere nella condizione di sapere se il credito erariale verrà pagato in misura falcidiata - e quindi residua per loro la soddisfazione prospettata - oppure in misura integrale, dovendo in tal caso essere rivista al ribasso, se non addirittura annullata, anche la soddisfazione dei chirografari. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato