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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10550 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Bari, 21 Novembre 2005. .

Accordi di ristrutturazione – Presupposti per l’omologa – Imprenditore commerciale non piccolo – Stato di crisi.


Il presupposto soggettivo per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. è il medesimo del fallimento e cioè che si tratti di imprenditore commerciale non piccolo (art. 1 l. fall.). Il presupposto oggettivo è che lo stesso versi in uno stato di crisi, concetto nel quale possono essere ricomprese tutte quelle situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell’impresa anche non ancora sfociate nello stato di insolvenza irreversibile che diviene rilevante ai sensi dell’art. 5 l. fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)