Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10549 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bari, 21 Novembre 2005. .


Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo – Autonomia degli istituti – Omologa – Oggetto del procedimento.



L’art. 182 bis l. fall. (accordi di ristrutturazione dei debiti) introduce un nuovo istituto che deve essere considerato autonomo e distinto rispetto al concordato preventivo, con la conseguenza che la richiesta del debitore al Tribunale ha ad oggetto la sola omologa dell’accordo che ne sancisce l’efficacia e non l’apertura di un procedimento, con relativa istruttoria, come previsto invece per il concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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