Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10099 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 19 Novembre 2013. .


Fallimento - Affitto di azienda - Retrocessione al fallimento - Responsabilità del fallimento per i crediti dei lavoratori c.c. - Esclusione.



Nel caso di retrocessione dell’azienda affittata, la regola della responsabilità tra cedente (l’originario affittuario) e cessionario (il concedente iniziale) circa i crediti dei lavoratori di cui all'art. 2560 c.c. non è applicabile al fallimento, anche in assenza della specifica deroga di cui all’art. 104 bis, comma 6, L.F., in quanto, in caso di cessazione di affitto (o di usufrutto), il soggetto a cui viene restituita l’azienda non è tecnicamente acquirente, poiché non vi è alcun riacquisto della proprietà dell’azienda, che è sempre rimasta in capo alla procedura, mentre l’originario affittuario ne ha avuto soltanto il godimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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