Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9941 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2013. .


Concordato preventivo - Mancanza del bene oggetto del privilegio - Irrilevanza - Natura pattizia della limitazione di cui all'articolo 160, comma 3, L.F..



Il principio, secondo il quale la mancanza, nel compendio patrimoniale del debitore, del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento, l'esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente, deve considerarsi applicabile anche nel concordato preventivo riformato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, che ha introdotto la facoltà per il proponente di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato (L.F., articolo 160, comma 3 riformato). Tale possibilità è, infatti, configurata dalla legge come l'effetto di un patto concordatario, con la conseguenza che, in mancanza di una proposta che dia luogo a un tale patto, non può che farsi applicazione della regola generale di cui si è detto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)