Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9939 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2013. .


Concordato preventivo - Profilo della fattibilità economica riservato al giudice - Assoluta e manifesta non attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati - Realizzazione della causa concreta del concordato.



Con riferimento alla fattibilità economica, è individuabile un solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di un’assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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