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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9936 - pubb. 27/01/2014.

Fattibilità giuridica e fattibilità economica, sindacato del giudice, mancanza del bene oggetto del privilegio e legittimazione di qualunque interessato all'opposizione


Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2013, n. 24970. Est. De Chiara.

Concordato preventivo - Fattibilità - Sindacato del giudice - Verifica diretta del presupposto - Distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica.

Concordato preventivo - Sindacato sulla fattibilità giuridica - Natura sostanzialmente illimitata - Fattibilità economica - Natura prognostica e opinabile con margini di errore - Sindacato riservato ai creditori.

Concordato preventivo - Profilo della fattibilità economica riservato al giudice - Assoluta e manifesta non attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati - Realizzazione della causa concreta del concordato.

Concordato preventivo - Fattibilità economica - Catalogo di elementi prognostici e valutativi riservati ai creditori.

Concordato preventivo - Mancanza del bene oggetto del privilegio - Irrilevanza - Natura pattizia della limitazione di cui all'articolo 160, comma 3, L.F..

Concordato preventivo - Opposizione alla omologazione - Legittimazione di qualunque interessato - Legittimazione di soggetti aventi interesse diretto e attuale a contrastare il giudizio di omologazione.


La fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado", che non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui all’articolo 161, comma 3, L.F., ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, con la precisazione che la fattibilità si distingue in fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti, quello sulla fattibilità economica richiede, invece, valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento alla fattibilità economica, è individuabile un solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di un’assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del concordato preventivo, appartengono al profilo della fattibilità economica e sono, quindi, sottratti al sindacato del giudice in ragione del carattere valutativo e prognostico aspetti quali: a) la mancanza di impegni cogenti da parte delle banche per l'apporto di nuova finanza dopo l'omologazione; b) il forte deficit patrimoniale che ha comportato la totale perdita del capitale in itinere; c) la mancanza di garanzie circa le previste dismissioni di determinati beni immobili; d) la mancanza di copertura del fabbisogno concordatario per un determinato periodo mediante le risorse previste nel piano. Il carattere valutativo dei rilievi sub a) e c) è, infatti, evidente, non comportando la mancanza di impegni cogenti o la mancanza di garanzie necessariamente l'esclusione in futuro dell'apporto della nuova finanza o della vendita degli immobili al prezzo sperato; ma anche i rilievi sub b) e d) si sostanziano nella prognosi di un andamento negativo della futura attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il principio, secondo il quale la mancanza, nel compendio patrimoniale del debitore, del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento, l'esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente, deve considerarsi applicabile anche nel concordato preventivo riformato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, che ha introdotto la facoltà per il proponente di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato (L.F., articolo 160, comma 3 riformato). Tale possibilità è, infatti, configurata dalla legge come l'effetto di un patto concordatario, con la conseguenza che, in mancanza di una proposta che dia luogo a un tale patto, non può che farsi applicazione della regola generale di cui si è detto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Legittimato all'opposizione di cui all'articolo 180, comma 2, L.F. non è soltanto il creditore ma anche "qualunque interessato", locuzione, questa, riferibile non soltanto a soggetti diversi dai creditori, ma anche a creditori non dissenzienti come coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti: tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


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