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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9922 - pubb. 22/01/2014.

Famiglia non fondata sul matrimonio, art. 317-bis c.c. e provvedimenti provvisori


Tribunale di Milano, 25 Giugno 2013. Est. Buffone.

Famiglia non fondata sul matrimonio – Controversie genitoriali – Art. 317-bis c.c. – Provvedimenti provvisori – Ammissibilità – Sussiste.


In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., nel rito camerale ex artt. 737 c.p.c., 38 disp. att. c.c., è certamente ammissibile una statuizione interinale, poiché il procedimento non la nega espressamente e poiché è prevalente l’interesse del minore ad una immediata regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori, al fine di evitare che la situazione di «incertezza di diritti e doveri dei genitori non coniugati» determini una gestione confusa e irrazionale degli interessi della prole. Nemmeno può ritenersi che le parti restino sfornite di strumenti di tutela giuridica, essendo sempre ammesso sollecito per la modifica o la revoca (742 c.p.c.) o comunque istanza per la revisione (155-ter c.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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