Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9918 - pubb. 22/01/2014

Ordinanza di assegnazione in seguito a conversione del pignoramento e mancata opposizione ex art. 512 c.p.c.

Appello Genova, 15 Gennaio 2014. Est. Marina Maistrello.


Esecuzione forzata - Ordinanza di assegnazione in esito ad istanza di conversione del pignoramento - Mancata opposizione ex art. 512 c.p.c. - Conseguenze - Azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente successiva alla chiusura della procedura esecutiva - Inammissibilità.



In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il processo esecutivo, pur non avendo, in ragione della mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato nelle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, atteso che nell’ambito del procedimento esecutivo sussiste un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti tra le parti. Conseguentemente, il soggetto esecutato che non si sia avvalso dei rimedi oppositivi specificatamente previsti nell’ambito del procedimento esecutivo (in particolare dell’opposizione ex art. 512 c.p.c. avverso all’ordinanza di assegnazione della somma conseguente alla conversione del pignoramento), non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, autonoma azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui ha riscosso, sul presupposto dell’illegittimità dell’esecuzione forzata per ragioni sostanziali. (Matteo Tassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi


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