ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9902 - pubb. 16/01/2014.

Scioglimento contratti bancari, patto di compensazione, verifica del tribunale della migliore soddisfazione dei creditori e quantificazione dell'indennizzo spettante al terzo contraente


Tribunale di Cuneo, 14 Novembre 2013. Est. Macagno.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Contratti bancari - Opponibilità del patto di compensazione - Verifica del tribunale in ordine alla funzionalità dello scioglimento rispetto alla realizzazione del piano concordatario - Previsione da parte del tribunale dell'indennizzo a favore del contraente in bonis.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Contratti bancari di anticipo fatture - Scioglimento funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori.


Nel concordato preventivo, in caso di richiesta di scioglimento ex art. 169 bis l.f. di contratti di anticipazione di fatture in cui la convenzione di affidamento della linea di credito prevede espressamente il patto di compensazione a favore della banca il tribunale è chiamato alla verifica della funzionalità dello scioglimento rispetto alla realizzazione del piano concordatario e della previsione di un indennizzo in favore del contraente in bonis ai sensi del secondo comma dell’art. 169-bis.

Lo scioglimento ex art. 169 bis l.f. di contratti di anticipazione di fatture è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, posto che la riduzione, nel piano concordatario, dell’attivo per la parte relativa alle fatture oggetto di anticipazione, pur accompagnata da contestuale riduzione del passivo concorsuale, è più penalizzante, in termini di percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, rispetto all’ipotesi di un mantenimento di tali crediti, con appostazione dell’intero debito, comprensivo dell’equo indennizzo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale