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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9898 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Catania, 16 Ottobre 2013. .

Separazione – Ripartizione delle spese straordinarie – Sperequazione dei redditi – Onere delle spese in pari misura – Esclusione.


L’onere di partecipazione alle spese straordinarie, una volta rilevata la sensibile sperequazione dei redditi tra le parti, non può essere ripartita in misura pari; deve essere infatti rispettato il principio di proporzionalità imposto dagli artt. 147 e 148 c.c.(cfr. in parte motiva Cass. 2 luglio 2007 n. 14965). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)