Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9881 - pubb. 01/07/2010

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Appello Catania, 12 Dicembre 2013. .


Assegnazione della casa familiare – Convivenza more uxorio – Revoca – Condizioni.



L’art. 155 quater c.c., comma 1, anche nella parte in cui dispone che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, deve essere interpretato nel senso che la prova degli eventi che legittimano la revoca è a carico di colui che agisce chiedendola e tale prova deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario ed attestare in modo univoco che gli eventi medesimi sono connotati dal carattere della stabilità e cioè dell'irreversibilità, ed inoltre nel senso che il giudice investito della domanda di revoca deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole affidata o convivente con l'assegnatario (v. Cass. 10 maggio 2013 n. 11218). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)