Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9825 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 08 Novembre 2013. .


Concordato preventivo - Verifica dei crediti - Esclusione - Facoltà del liquidatore di modificare le proprie valutazioni in ordine alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei crediti - Sussistenza.



Le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono, diversamente da quanto accade nel fallimento, una procedura di verificazione dei crediti concorsuali. E' quindi sempre possibile per il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti (Cass. 6859/1995) e il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contradittorio con la procedura concorsuale. Per ragioni di ordine e di vigilanza sulla procedura, la distribuzione dell'attivo concordatario potrà, pertanto, avvenire mediante formali piani di riparto, ma senza che il relativo decreto di approvazione abbia alcuna valenza decisoria. (Tribunale Bassano del Grappa, 28 maggio 2013). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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