Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9819 - pubb. 12/12/2013

Sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670, n.1 c.p.c., funzione e oggetto

Tribunale Rossano, 15 Febbraio 2013. Est. Colombo.


Sequestro giudiziario – Finalità e oggetto – Crediti e somme di danaro.



Lo strumento del sequestro giudiziario, ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c., la cui finalità è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento restitutorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzato di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo e della cui titolarità si controverte, può essere autorizzato solo nella misura in cui ha ad oggetto beni infungibili e non crediti o somme di denaro e, dunque, non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna. (Michela Forte) (riproduzione riservata)


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