Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9788 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2013. .


Concordato preventivo - Credito privilegiato ex art. 2758 comma 2 c.c. - Pagamento integrale - Necessità, salvo espresso patto concordatario - Inesistenza nel patrimonio del debitore del bene gravato - Irrilevanza.



Salvo che sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, consentito dall’art. 160 comma 2 l. fall., il creditore privilegiato ha diritto all’integrale soddisfazione anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore (fattispecie relativa al credito privilegiato per la rivalsa IVA ex art. 2758 comma 2 c.c.). (Margherita Falagiani) (riproduzione riservata)