ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9779 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Siracusa, 15 Novembre 2013. .

Concordato preventivo in continuità aziendale – Affitto d’azienda di imminente scadenza ed inalienabilità dell’ “accreditamento regionale” della struttura sanitaria proponente: Irrealizzabilità della causa concreta e declaratoria di inammissibilità – Conseguente rigetto dell’omologa.


Il controllo di legittimità del Tribunale, dopo la pronuncia delle S.U. n. 1521 del 23 gennaio 2013, è limitato al controllo sulla causa contrattuale. Nei casi di accertata impossibilità della causa concreta, che nel caso di specie emerge tanto con riferimento alla inalienabilità dell’accreditamento che alla inutilizzabilità a brevissimo termine di quel complesso immobiliare sulla cui continuativa ed ininterrotta gestione poggia l’attuazione del piano aziendale, il Tribunale non può che constatare la non fattibilità della proposta, non omologando il concordato. L’imminente indisponibilità dell’elemento logistico (immobile) che tiene in piedi la “continuità aziendale” è aspetto infatti che, lungi dal consegnarsi ad una valutazione di mera convenienza economica, assorbe il profilo causale della procedura, disallineandone aprioristicamente gli esiti ipotizzabili dall’obiettivo specifico del piano, che sta nel superamento della crisi e, in uno ad esso, nel soddisfacimento appropriato dei creditori. Come pure, una proposta che ambisca a “monetizzare” un accreditamento regionale (nello specifico, sanitario) frutto dell’esercizio ponderato della discrezionalità amministrativa del soggetto pubblico titolare dell’esercizio del potere è ipotesi priva delle precondizioni normative necessarie a sottometterla al vaglio di convenienza dei creditori. Sussiste dunque una ipotesi concordataria che è “ab origine” radicalmente priva di praticabilità giuridica, per l’incongruità dei meccanismi e degli strumenti all’uopo prescelti. (Vittoria Fiume) (riproduzione riservata)