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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9749 - pubb. 25/11/2013.

Definizione di controversie di lavoro e pagamento di crediti anteriori


Tribunale di Padova, 09 Maggio 2013. Est. Caterina Zambotto.

Concordato preventivo - Divieto di pagamento di crediti anteriori - Pagamento di dipendenti non trasferiti all'affittuario dell'azienda - Esclusione.


Il divieto di pagamento di crediti anteriori nel concordato risulta rafforzato e ribadito dalla introduzione della norma di cui all’art. 182 quinquies l.f., che disciplina in modo specifico i pagamenti dei crediti anteriori e limitatamente all’ipotesi di concordato in continuità, con ciò dimostrando che il legislatore considera tali pagamenti quali atti di straordinaria amministrazione, potenzialmente idonei a danneggiare, per la loro incidenza, il patrimonio del debitore, destinato a soddisfare i creditori concorsuali e che esigono quindi non solo l’autorizzazione del tribunale, ma anche la sussistenza di una serie di requisiti, indicati per l’appunto dall’art. 182 quinquies l.f. e che devono essere attestati nella loro sussistenza dal professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d. (Nel caso di specie, il tribunale ha negato l'autorizzazione al pagamento di retribuzioni di dipendenti che non trasferiti a società alle quali era stato concesso in affitto il ramo di azienda). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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