Concordato con riserva, assenza di richieste di fallimento, omesso deposito del piano e inammissibilità della procedura
Tribunale di Terni, 08 Novembre 2013. Est. Paola Vella.
Concordato preventivo con riserva - Omesso deposito del piano e della documentazione nel termine fissato - Assenza di istanze o richieste di fallimento - Inammissibilità della procedura di concordato con riserva - Proponibilità della domanda di concordato.
Il tribunale, a fronte del mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dall’art. 160, commi 2 e 3, L.Fall. entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, comma 6, deve convocare il debitore in camera di consiglio e, in mancanza di istanze o richieste di fallimento, dichiarare semplicemente “inammissibile” la procedura di concordato con riserva, come si desume dal combinato disposto degli artt. 161, comma 6, e 162, comma 2, L.Fall., nonchè dell’art. 161, comma 9, L.Fall., il quale in tal caso esplicitamente esclude, per i due anni successivi, l’ammissibilità di “altra domanda ai sensi del medesimo sesto comma” (concordato con riserva), ferma restando, dunque, la proponibilità di una vera e propria domanda di concordato preventivo, completa di tutti i suoi elementi, ex art. 161, commi 1, 2 e 3, L.Fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)