Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9720 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 29 Ottobre 2013. .


Concordato con continuità aziendale - Permanenza di un rischio di impresa - Necessità - Continuazione dell'attività in capo al soggetto diverso - Schema concordatario e causale puramente liquidatorio.



Le disposizioni speciali in tema di continuità concordataria di cui al novellato art. 186 bis l.f. (in primis predisposizione di un piano industriale, speciale attestazione, ecc…) in tanto si giustificano in quanto la debitrice prospetti la permanenza di un rischio di impresa su cui i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto. Laddove invece, come nella fattispecie in esame, la continuazione dell’attività è in capo ad un soggetto giuridico diverso, che si è impegnato a pagare un canone fisso, si dovrà eventualmente discutere della solvibilità dell’affittuaria o delle garanzie da questa prestate (o meno) ma all’interno di uno schema concordatario e causale puramente liquidatorio (nella specie il contratto di affitto d'azienda era stato concluso ante deposito della proposta di concordato). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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