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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9718 - pubb. 18/11/2013.

Nuova procedura per il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250 c.c., legge 219/2012): sollevare l’incompetenza non costituisce “opposizione”


Tribunale di Milano, 19 Giugno 2013. Est. Buffone.

Domanda presentata dal genitore per il riconoscimento del figlio non matrimoniale – Art. 250 c.c. (Legge 219/2012) – Costituzione del genitore che ha già riconosciuto il quale sollevi eccezioni di rito (es. incompetenza) – Valore dell’atto come “opposizione” – Esclusione – Conseguenze.


Il materia di procedimento di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, non ha valore di opposizione la difesa della parte resistente che, costituendosi, si limiti ad eccepire la incompetenza dell’ufficio adito. Ne consegue che il procedimento può essere definito nelle forme semplificate ex art. 250, comma IV, c.c. e l’esigenza di celere definizione (nelle forme snelle indicate) esclude l’adozione di altri provvedimenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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