Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9703 - pubb. 10/04/2015

Fattibilità giuridica e convenienza economica del concordato preventivo, valutazione del tribunale e dei creditori

Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 2013, n. 13083. Est. Di Amato.


Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - In genere - Controllo demandato al tribunale - Oggetto - Controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato - Ammissibilità - Contenuto e limiti - Accertamento della convenienza della proposta - Esclusione.



In tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea

 

Il testo integrale

(1) Dall'articolo "La giurisprudenza della Cassazione sul controllo di fattibilità del concordato preventivo dopo le Sezioni Unite del 2013" di Paola Vella:

Di lì a poco [dopo Cass. 9 maggio 2013, n. 11014, ndr], Cass. 27 maggio 2013, n. 13083(1) afferma che, alla luce delle statuizioni delle Sezioni Unite, la corte d’appello avrebbe «ecceduto, sotto diversi profili, i limiti del controllo della proposta di concordato preventivo affidato al giudice», poiché, «pur premettendo di non voler sindacare il merito e la convenienza della proposta concordataria, ha svolto valutazioni di convenienza e di fattibilità economica con riferimento alla accettabilità della transazione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria, alla possibilità di vendere la partecipazione sociale nella s.r.l. (...) alle condizioni previste nel piano, alla certezza della realizzabilità della vendita di un ramo di azienda». Tuttavia, e in concreto, «tali sconfinamenti in ambiti riservati alla valutazione dei creditori non sono decisivi ai fini della cassazione della sentenza», avendo la corte di merito basato le proprie valutazioni anche sulla rilevata carenza «di chiarezza e completezza dell'attestazione del professionista sulla base di quanto emerge ictu oculi dal raffronto tra la documentazione prodotta ed il contenuto dell'attestazione del professionista»(2), attraverso un giudizio che, andando oltre il semplice controllo di veridicità dei dati aziendali, ma senza usurpare un compito riservato al commissario giudiziale, risulta «certamente compreso nei poteri del giudice» ed idoneo a fondare da solo, se negativo, l'inammissibilità della proposta concordataria.

Si ammette dunque, anche qui, un sindacato giudiziale sulla “fattibilità economica” della proposta, però non in via diretta, ma mediata, attraverso il controllo di congruenza tra corredo informativo offerto dal debitore e contenuti dell’attestazione del professionista da questi incaricato.

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(1)Pres. Rordorf, rel. Di Amato, consultabile in www.ilcaso.it, 2013.

(2)Segnatamente, «il fatto che le poste attive e passive non trovavano corrispondenza nella documentazione allegata dalla società, in particolare una fideiussione prestata a garanzia di un mutuo.

 

 


 


Testo Integrale