Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9693 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 01 Ottobre 2013. .


Provvedimenti presidenziali assunti ex art. 708 c.p.c. – Reclamo – Modifica da parte del giudice istruttore – Rapporti e presupposti.



In materia di modifica dei provvedimenti temporanei assunti dal Presidente, nel rito della famiglia, ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio previsto dall'art. 708, comma 4 cod. proc. civ., avanti alla corte d'appello; qualora, invece, affermi l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, ovvero alleghi fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ex art. 709, ultimo comma cod. proc. civ.” (cfr. Trib. Mantova, 23 maggio 2007, Trib. Palermo, 6 marzo 2007; Trib. Lamezia Terme, ordinanza 30 marzo 2010 in; Trib. Varese, sez. I, ordinanza 26 novembre 2010; Trib. Roma, sez. I, ordinanza 13 luglio 2011; Trib. Busto Arsizio, ordinanza 17 novembre 2010). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)