Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9692 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 01 Ottobre 2013. .


Ampiezza degli atti di Parte – Sinteticità – Necessità – Sussiste – Atti eccessivamente lunghi senza contenuti qualitativamente apprezzabili – Valutazione negativa – Sussiste.



Non rispettano il principio del giusto processo gli atti depositati dalle parti con contenuti sovrabbondanti dove, nel merito, rispetto alle precedenti difese ed al thema decidendum, non introducano elementi di particolare differenziazione o novità. Infatti, la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio.  Non è un caso che la più recente codificazione processuale italiana, il codice del processo amministrativo (v. decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) abbia introdotto nel “processo” (art. 3) un Principio comune ad altre Codificazioni Europee: il “dovere di motivazione e sinteticità degli atti”, sia del giudice che delle parti. Nel caso di atti sovrabbondanti il violazione del principio di sinteticità, il giudice può tenere conto del comportamento in sede di liquidazione delle spese processuali, ex artt. 91, 92 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)