Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9684 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Terni, 07 Novembre 2013. .


Concordato preventivo - Creditori contestati - Valutazione dell'influenza del loro dovuto sulla formazione delle maggioranze - Non configurabilità del pregiudizio al consenso informato degli altri creditori in ipotesi di incidenza quantitativa minima del voto.



Se è vero che i creditori contestati hanno diritto di partecipare al voto e di essere classati all'interno della proposta concordataria, è anche vero che la regola da applicare in caso di esclusione dal voto è quella del secondo comma dell'articolo 176 L.F., in base al quale i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato solo nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. Da ciò consegue che ove il voto del creditore escluso che ha proposto opposizione abbia un’incidenza quantitativa minima sulla formazione delle maggioranze, non è configurabile alcun pregiudizio al consenso informato degli altri creditori, le cui valutazioni prognostiche non sono state apprezzabilmente incise. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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