Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9666 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 29 Ottobre 2013. .


Mutuo Fondiario – Risoluzione contrattuale – Art. 40, secondo comma, T.U.B. – Fattispecie diverse – Ammissibilità.



In tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell’ipotesi espressamente contemplata dall’art. 40, secondo comma, del D. Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario), trova applicazione la disciplina ordinaria sulla risoluzione contrattuale per inadempimento (in particolare, gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ.), con la conseguenza che l’istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo non solo nell’ipotesi di ritardato pagamento delle rate per sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi delle ulteriori e diverse fattispecie previste dalle parti nel contratto medesimo. (Valerio Colandrea) (riproduzione riservata)