ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9663 - pubb. 07/11/2013.

Liquidazione della casa di proprietà del fallito e ordine di liberazione del bene


Tribunale di Reggio Emilia, 26 Ottobre 2013. Est. Fanticini.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Liberazione dell'immobile - Applicabilità dell'art. 560, comma 3, c.p.c..

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Liberazione dell'immobile - Applicabilità dell'art. 560, comma 3, c.p.c. - Liberazione disposta all'inizio della liquidazione.


L’art. 560 comma 3° c.p.c. è norma del codice di rito compatibile con la liquidazione fallimentare prevista dall’art. 107 comma 2° L.F. e l’ordine di liberazione dev’essere emesso dal Giudice Delegato al più tardi al momento dell’aggiudicazione del bene. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

In caso di liquidazione dell’immobile destinato ad abitazione del fallito, l’ordine di liberazione può essere emesso anche prima dell’aggiudicazione, purché sia iniziata la liquidazione di tale bene (che non necessariamente deve seguire la liquidazione degli altri cespiti). (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Il testo integrale