Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9648 - pubb. 04/11/2013

La continuazione dell'attività è l'elemento distintivo tra il concordato liquidatorio e quello con continuità aziendale

Tribunale Cuneo, 29 Ottobre 2013. Est. Macagno.


Concordato con continuità aziendale - Affitto finalizzato al trasferimento dell'azienda e non alla mera liquidazione - Requisiti di cui all'art. 186 bis L.F. - Sussistenza.

Concordato preventivo liquidatorio e con continuità aziendale - Distinzione - Requisito oggettivo dell'esercizio dell'attività al momento dell'ammissione al concordato ed a quello del trasferimento dell'azienda.

Concordato con riserva - Prospettazione nel piano della prosecuzione dell'attività di impresa - Disciplina di cui all'articolo 186 bis L.F. - Applicabilità.



Nel concordato preventivo la previsione dell’affitto come elemento del piano concordatario, purché finalizzato al trasferimento dell’azienda e non destinato alla mera conservazione del valore dei beni aziendali al fine di una loro più fruttuosa liquidazione, deve ritenersi riconducibile all’ambito disciplinato dall’art. 186-bis l.fall..

Lo spartiacque tra concordato liquidatorio e con continuità aziendale, secondo il nuovo disegno introdotto dal “decreto sviluppo” (d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134, in vigore dall’11 settembre 2012) è di tipo oggettivo e non soggettivo, rilevando in principalità che l’azienda sia in esercizio tanto al momento dell’ammissione al concordato, quanto all’atto del suo successivo trasferimento.

La disciplina di cui all’art. 186-bis l.fall. trova applicazione anche in presenza di una domanda di concordato con riserva se vi è stata da parte dell'imprenditore ostensione del piano che contempli la prosecuzione dell’attività di impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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