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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9647 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 15 Ottobre 2013. .

Concordato preventivo - Revoca - Comportamenti del debitore anteriori alla domanda di concordato - Non obbligatorietà del deposito delle scritture contabili - Valutazione dei comportamenti anteriori esclusivamente sulla base della proposta e dei suoi allegati.


La condotta decettiva, idonea cioè ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento offerte dalla proposta di concordato preventivo, deve essere valutata solo con riferimento e sulla scorta della proposta e dei suoi allegati e non attraverso le scritture contabili, le quali, contrariamente a quanto previsto nel testo anteriore alla riforma del terzo comma dell'articolo 161 L.F., non devono necessariamente essere depositate con la domanda di concordato, trattandosi di documenti estranei ai documenti con il quale il debitore illustra al tribunale e soprattutto ai creditori la propria proposta di soluzione della crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)