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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9646 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 15 Ottobre 2013, n. 23387. .

Concordato preventivo - Revoca - Comportamenti del debitore anteriori alla domanda di concordato - Valenza decettiva pregiudizievole dell'espressione di un consenso informato da parte dei creditori.


I comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato sono rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura esclusivamente nel caso in cui abbiano valenza decettiva e siano, quindi, tali da pregiudicare l'espressione di un consenso informato da parte dei creditori. La rilevanza di detti comportamenti è, infatti, data dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo, in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. Detta attitudine deve ricorrere, ai fini in questione, anche per gli "altri atti di frode" non espressamente presi in considerazione dalla norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)