Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9638 - pubb. 30/10/2013

Reclamo avverso il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento ed intermedia proposizione di domanda di concordato con riserva

Appello Trento, 18 Giugno 2013. Est. Erlicher.


Concordato preventivo – Domanda di concordato "con riserva" – Pendenza del reclamo avverso la reiezione dell'istanza di fallimento – Rapporti – Sospensione – Esclusione – Definizione del reclamo nel merito – Necessità.



Dovendosi escludere la possibilità di sospensione del procedimento di reclamo avverso il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento in caso di presentazione di domanda di concordato, non configurandosi un rapporto di pregiudizialità tra le procedure, la trattazione contestuale dei due procedimenti autonomi deve avvenire nel rispetto della priorità al concordato riconosciuta dalla legge fallimentare e dalla logica ed essere affidata all'organo giudiziario che, secondo l'impianto della legge fallimentare, sovrintende alle modalità di definizione delle crisi d'impresa. Si deve pertanto ritenere, per i casi in cui il Tribunale sia investito della domanda di concordato e la Corte d'appello delle propaggini del procedimento pre-fallimentare (casi per cui manca una soluzione normativa), che la pronuncia sul merito del reclamo si imponga in ogni caso, poiché, in caso di conferma del rigetto dell'istanza di fallimento, non viene pregiudicata la possibilità per l'impresa debitrice di percorrere la soluzione concordataria; mentre, in caso di accoglimento, il carattere vincolante della decisione è temperato dal potere attribuito al Tribunale, al quale siano rimessi gli atti per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 22, co. 4, l.fall., di tener conto della situazione sopravvenuta in modo da realizzare in quella sede il coordinamento tra le due procedure. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


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