Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9630 - pubb. 28/10/2013

Il Tribunale di Milano ribadisce il proprio indirizzo sul Rito Fornero: il giudice che definisce il ricorso nella fase sommaria, può poi definire il giudizio di opposizione. Escluso l’obbligo di astensione

Tribunale Milano, 11 Ottobre 2013. Pres., est. Bichi.


Rito cd. Fornero – Giudice che abbia definito il ricorso proposto ex art. 1 comma 48 l. 92/2012 – Medesimo giudice designato anche per trattare e definire l’opposizione proposta ex art. 1 comma 51 l. 92/2012 – Obbligo di astensione – Insussistenza – Diverso indirizzo che predica l’astensione – Critiche.



Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c nei confronti del giudice assegnatario dell’opposizione ex art. 1 comma 51 L.n. 92/2012, che abbia già trattato del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L.cit. Infatti, è da escludersi la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, tale da individuare la cognizione da parte di un giudice necessariamente diverso. Il rapporto tra le due fasi è quella tipica e ricorrente di un momento a cognizione meramente sommaria – introdotta dal legislatore per scopo acceleratorio – con una fase successiva ed eventuale a cognizione piena, secondo le caratteristiche, con riguardo ai diversi profili soggettivi, oggettivi e procedimentali, sovra evidenziate. Il diverso orientamento - che predica, invece, il dovere di astensione - sembra esaurirsi nel richiamare quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.387/1999 riguardante un istituto affatto diverso rispetto a quello qui in esame, configurato in relazione a un tipo di risoluzione di contrasto specifico tra sindacato e datore di lavoro, per l’esercizio e la tutela di diritti collettivi. Procedimento, per altro, scandito con forme, tipologie di provvedimenti, termini, individuazione degli interessi in contrasto affatto diversi rispetto a quanto prefigurato nell’art. 1 della legge n. 92/2012, che persegue lo scopo di organizzare un meccanismo acceleratorio della risoluzione della controversia individuale in tema di rapporto di lavoro, con l’utilizzo di una procedura bifasica, che come si è detto, non rappresenta certo una novità nell’ambito della procedura civile, anche avuto riguardo alla possibile “definitività” del provvedimento interinale ( si pensi, ad esempio, al decreto ingiuntivo non opposto, che ha valore di giudicato, ovvero all’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c ). La morfologia strutturale dell’istituto tipizzato dalla l. 92/12 corrisponde integralmente al codice genetico tipico dei procedimenti bifasici in cui l’unico processo di merito è scandito in due fasi: una preliminare e sommaria e una eventuale (se c’è opposizione) di cognizione ulteriore e piena, adottandosi, quindi una forma processuale tipica delle opposizioni o corrispondente ai modelli procedimentali che prevedono provvedimenti interinali a contenuto decisorio ma cedevoli nell’eventuale successivo fase di giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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