Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9628 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Chieti, 15 Ottobre 2013. .


Concordato con continuità aziendale - Nomina del commissario liquidatore - Esclusione - Prosecuzione dell'attività in capo agli amministratori sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato.



Poiché l'articolo 186 bis L.F. non contiene alcuna specifica disciplina dell'esecuzione del concordato con continuità aziendale, si deve ritenere che, in questo tipo di concordato, non sia necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e che l'attività debba proseguire, anche relativamente alla liquidazione, in capo agli amministratori e sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato, i quali vigileranno affinché non siano compiute operazioni straordinarie non previste dal piano o che possano pregiudicare il pagamento dei creditori concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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