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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9583 - pubb. 17/10/2013.

Una classe ad hoc per i crediti contestati; legittimazione ad opporsi all’omologa dei creditori non dissenzienti


Cassazione civile, sez. I, 26 Luglio 2013, n. 13284. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - In genere - Controllo sulla regolarità della procedura - Assenza di violazioni di legge - Indagine del tribunale - Doverosità - Crediti oggetto di contestazione giudiziale - Inserimento di tali crediti in apposita classe - Funzione informativa essenziale per l'intero ceto creditorio - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - In genere - Legittimazione all'opposizione - Qualunque interessato - Nozione - Riferibilità ai soli creditori dissenzienti - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura assolto direttamente dal tribunale, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 legge fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto. (Fattispecie relativa a crediti erariali, oggetto di contestazione giudiziale e relativi a proposta di transazione fiscale non oggetto di adesione nel concordato preventivo da parte del creditore). (massima ufficiale)

In tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, secondo comma, legge fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione. (Fattispecie relativa ai creditori fiscali astenuti all'adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria alla transazione fiscale). (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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