Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9569 - pubb. 16/10/2013

Cancellazione della società dal registro imprese, emenda della cancellazione per mancato compimento della liquidazione

Tribunale Genova, 06 Giugno 2013. Est. Braccialini.


Società in liquidazione - Cancellazione dal registro delle imprese - Compimento della fase liquidatoria - Emenda dell'iscrizione della cancellazione - Mancata corrispondenza tra la dichiarazione di cessazione dell'attività e l'effettivo assetto gestionale della società.



Il procedimento di cui agli artt. 2191 ss. c.c. è diretto a ristabilire la corrispondenza tra realtà effettuale ed iscrizioni operate dagli organi societari presso il registro delle imprese, a fini di pubblicità legale, in modo da realizzare una piena affidabilità per i delle iscrizioni societarie. Perciò, poichè il presupposto di fatto per potersi legittimamente iscrivere la cancellazione di una società dal registro delle imprese è – come dice testualmente l’art. 2492 c.c. – che la fase liquidatoria sia “compiuta”, è possibile ravvisare un interesse all’emenda dell’iscrizione della cancellazione di una società dal registro delle imprese in capo a chi assuma non esservi corrispondenza tra la dichiarazione di cessazione dell’attività sociale, in cui si compendia la domanda di cancellazione, e l’effettivo assetto gestionale della società, per non avere l’impresa sociale realmente esaurito la procedura liquidatoria, sebbene tale compiutezza non sia esclusa dalla pendenza di isolati rapporti debitori o creditori. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Rolandino Guidotti


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