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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9565 - pubb. 14/10/2013.

Par condicio creditorum e regolarità contributiva; durata della liquidazione e voto dei creditori


Tribunale di Siracusa, 02 Ottobre 2013. Est. Cassaniti.

Concordato preventivo - Attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - Sospensione dei pagamenti in violazione della par condicio creditorum - Legittimità.

Concordato preventivo - Termine di cinque anni per la liquidazione dei beni - Valutazione da parte dei creditori.


La regolarità contributiva ai fini dell'attestazione rilasciata dagli istituti previdenziali (D.U.R.C.) sussiste anche nel caso di "sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative" e, quindi, anche per effetto della sospensione derivante dall'applicazione del divieto di pagamenti lesivi della par condicio creditorum previsto dagli articoli 167, 168 e 184 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La proposta di concordato preventivo che prevede un termine di cinque anni per la liquidazione dei beni deve essere sottoposta al voto dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro


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