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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9562 - pubb. 14/10/2013.

Autorizzazione al pagamento di crediti anteriori: è necessario il deposito del piano di concordato con continuità aziendale


Tribunale di Milano, 21 Dicembre 2012. Est. D'Aquino.

Concordato preventivo - Pagamento dei crediti anteriori - Concordato con continuità aziendale - Necessità.

Concordato con continuità aziendale - Valutazione del tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 186 bis L.F. - Deposito del piano - Necessità - Concordato con riserva - Esclusione.


L'autorizzazione prevista dall'articolo 182 quinquies, comma 4, L.F. al pagamento dei crediti anteriori alla domanda di concordato può essere concessa solo in presenza di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mera prospettazione nella domanda di concordato con riserva ex articolo 161, comma 6, L.F. di un concordato con continuità aziendale non consente al tribunale di esprimere una valutazione sulla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 186 bis per tale figura di concordato; tale valutazione può, infatti, essere compiuta solamente alla luce del piano definitivo, del quale non può farsi a meno neppure in presenza della attestazione del professionista di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d, L.F. avente ad oggetto la neutralità del pagamento rispetto alla sorte dei crediti concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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