Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9537 - pubb. 09/10/2013

Concordato preventivo e copertura delle perdite di bilancio mediante l’utilizzazione della sopravvenienza generata dalla falcidia concordataria

Tribunale Napoli, 20 Settembre 2013. Pres., est. Del Franco.


Concordato preventivo – Copertura delle perdite di bilancio mediante l’utilizzazione della sopravvenienza generata dalla falcidia concordataria – Inammissibilità.



Non può costituire oggetto del piano finanziario concordatario la copertura delle perdite di bilancio della società proponente attraverso l’utilizzazione della sopravvenienza attiva generata dall’accettazione della falcidia concordataria e quindi dalla conseguente relativa riduzione dei debiti omologata dal tribunale. L’attuazione concreta del piano concordatario deve, infatti, prescindere dagli effetti costitutivi derivanti dal decreto di omologa del concordato preventivo, in quanto il voto dei creditori, che precede la stessa omologa, deve poter riguardare la fattibilità di un piano che abbia ad oggetto elementi finanziari attuativi che devono necessariamente rientrare nella disponibilità (diretta o indiretta) del proponente e quindi tale fattibilità non può tanto meno essere collegata ad un effetto giuridico (riduzione dei debiti) tipico del decreto finale di omologa. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Né può richiamarsi il TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917 , G.U. 31.12.1986, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, co. 4), in quanto se si và a individuare la ratio di tale normativa, che prevede l’esenzione dalla tassabilità della cd. sopravvenienza attiva generata dall’accettazione della falcidia concordataria, è agevole comprendere come essa si giustifichi proprio perché tale sopravvenienza non costituisce reddito di impresa e quindi se non è reddito di impresa essa non è civilisticamente utilizzabile quale forma di reddito ai fini della sua inclusione in un piano di un concordato preventivo, in quanto un tale piano implica la sussistenza di strumenti finanziari attuali, concreti e reali, perché soltanto dinanzi a tali strumenti i creditori potranno dare eventualmente il loro consenso informato alla falcidia concordataria dei loro crediti. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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